Con il titolo "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" la legge n° 99 del 23/07/09 presenta un insieme di misure a favore dell'energia fotovoltaica.gifi fotovoltaico

Vediamo le più importanti:

  • I Comuni con popolazione fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di scambio sul posto (SsP) dell’energia elettrica prodotta per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell’obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell’energia scambiata con la rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete
  • Il Ministero della Difesa può usufruire del servizio di SsP per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili anche per impianti di potenza superiore a 200 kWp
  • I Comuni possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio alla realizzazione di impianti per l’erogazione in Conto Energia e dei servizi di SsP dell’energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in Conto Energia

 

  • Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto
  • Nell’ambito della disciplina dello SsP, l’energia elettrica prodotta può essere remunerata a condizioni economiche di mercato per la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto per il consumo dell’energia.

Perché le misure sopracitate diventino effettive si attendono le delibere attuative dell'AEEG.

Fonte: GIFI