Con una circolare ,la n. 66/E dello scorso 6 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha definito che gli incentivi del conto energia vanno erogati per tutta l’elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico a prescindere dal fatto che si sia scelto il servizio di scambio sul posto o la cessione alla rete dell’energia prodotta. Quindi ,nel caso di scambio sul posto, l’incentivo viene riconosciuto non solo all’energia prodotta ed auto-consumata ma anche all’eccedenza immessa in rete e disponibile per un successivo consumo.

Sono state inoltre confermati gli aspetti fiscali riguardanti gli impianti fotovoltaici (circolare 46/E )

 

  • IVA su tariffa incentivante

la tariffa è in ogni caso esclusa dal campo di applicazione dell'imposta, quindi anche nel caso in cui il soggetto eserciti attività di impresa, arte o professione.

  • IVA per acquisto o realizzazione dell'impianto fotovoltaico si applica l'aliquota agevolata del 10 per cento

Inoltre l'IVA pagata all'atto dell'acquisto o della realizzazione dell'impianto fotovoltaico, è detraibile da parte di un soggetto che agisca nell'esercizio di impresa, arte o professione, a condizione che il soggetto stesso utilizzi l'impianto per l'effettuazione di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

  • Disciplina fiscale della "tariffa incentivante" e dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia

In questo caso occorre distinguere in relazione alle diverse situazioni e tipologie di soggetti responsabili dell'impianto, nonché alle diverse modalità di utilizzo dell’impianto stesso.

  • persona fisica, ente non commerciale o condominio che produce ed utilizza in tutto o in parte l'energia prodotta, destinando l'eventuale eccedenza allo "scambio sulposto" o alla vendita;
  • persona fisica o giuridica che realizza un impianto fotovoltaico nell'ambito di una attività;
  • persona fisica che svolge un'attività di lavoro autonomo che produce e utilizza in tutto o in parte l'energia fotovoltaica nell'ambito della propria attività di lavoro autonomo.

In linea generale, si evidenzia che la tariffa incentivante, quale contributo per la realizzazione e la gestione dell'impianto fotovoltaico, non assume mai rilevanza ai fini dell'IVA, mentre rileva ai fini delle imposte dirette ma solo nel caso in cui l'impianto medesimo si possa considerare utilizzato nell'ambito di un'attività di impresa. In tale ipotesi, quale contributo concesso a soggetto imprenditore, la tariffa erogata deve essere assoggettata a ritenuta d'acconto.

In considerazione della molteplicità delle situazioni possibili si suggerisce di consultare per i dettagli la circolare 46/E del 19 Luglio 2007